Art. 5.
(Riconversione ecologica dell'economia veneziana).

      1. Al fine di favorire la riconversione ecologica dell'economia veneziana e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite

 

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sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997, reso esecutivo ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, anche di iniziativa privata, volti a ridurre o ad annullare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonchè a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nell'area lagunare.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo in particolare il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive, in conformità alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.